Attenzione! Arriva la sentenza del TAR sul ricorso di Italia Nostra!

La tanto attesa sententa del TAR sul ricorso di Italia Nuova riguardo il Viola Park è finalmente arrivata!
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso e i lavori proseguiranno senza altri intralci fino alla fine!!
Una grande vittoria per Commisso e la Fiorentina e una bella pernacchia a Italia Nostra!!

Ecco la sentenza del TAR:

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 544 del 2021, proposto da Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nino Scripelliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bagno a Ripoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Pucci n. 4; Città Metropolitana di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Lucia De Luca, Francesca Zama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 14/6/2021 Firenze, c/o Avv Reg piazza Unità It. 1; Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; nei confronti ACF Fiorentina s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, Luca Masotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano in Firenze, viale Manfredo Fanti n. 4;

e con l’intervento di ad opponendum:

Nigro & C. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesoa dall’avvocato Valerio Pardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Panciatichi n. 778; Ance Firenze- Sezione Edile di Confindustria Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento degli atti relativi all’approvazione di variante alla vigente disciplina urbanistica (piano strutturale, regolamento urbanistico, piano operativo, atti presupposti e

consequenziali quali il rispetto della corretta successione degli atti del procedimento), il tutto finalizzato a consentire alla società sportiva S.p.A. Fiorentina la realizzazione di un proprio centro sportivo in area di terreno avente esclusiva destinazione agricola anche sotto ogni possibile profilo (urbanistico e funzionale) e pertanto delle deliberazioni del Consiglio Comunale del Comune di Bagno Ripoli (Firenze) n. 101 del 26 ottobre 2020; n. 99 del 28 ottobre 2019; n. 8 del 31 gennaio 2020; del provvedimento della conferenza dei servizi la cui indizione è stata richiesta dalla Regione Toscana 14/6/2021 con istanza del 5 febbraio 2020, dei provvedimenti degli organi di copianificazione urbanistica indetta dalla Regione Toscana, ogni atto connesso, presupposto e consequenziale; le impugnazioni sono proposte in contraddittorio con il Comune di Bagno Ripoli, la Regione Toscana, l’Amministrazione statale dei beni culturali, la Città metropolitana di Firenze e

la S.p.A. Fiorentina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bagno a Ripoli e di ACF Fiorentina s.p.a. e di Città Metropolitana di Firenze e di Regione Toscana e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale,

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per quello che riguarda le modalità di proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’art. 9, 2° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) prevede che, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato, il gravame debba “essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel caso di specie, il ricorso straordinario è stato depositato presso l’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (vale a dire all’organo che ha emanato gli atti impugnati) con la prova della notificazione alle altre Amministrazioni evocate in giudizio ed alla controinteressata solo in data 15 marzo 2011 (si veda, al proposito, il doc. n. 1 del deposito del 10 maggio 2021 del Comune di Bagno a Ripoli), ovvero in un momento in cui il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario era ormai decorso, essendo stata pubblicata la deliberazione del Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli 26 ottobre 2020 n. 101 (ovvero la deliberazione di definitiva approvazione dello strumento urbanistico che ha chiuso il procedimento e la cui impugnazione legittima l’impugnazione degli atti prodromici) sul B.U.R., Parte II, n. 46 dell’11 novembre 2020. Del resto, la tardività della proposizione del ricorso straordinario non è esclusa dal fatto che l’Associazione ricorrente avesse precedentemente notificato il ricorso all’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli in data 4 marzo 2021, trattandosi di notificazione non accompagnata dalla prova dell’avvenuta notificazione via PEC alle altre Amministrazioni parti del giudizio ed alla controinteressata (ovvero della ricevuta di avvenuta consegna

delle relative PEC), così come chiaramente prescritto dall’art. 9, 2° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; del pari irrilevante risulta il successivo deposito del ricorso straordinario presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che risulta essere stato effettuato solo il 18 marzo 2021 (come desumibile dal doc. n. 2 del deposito del 10 maggio 2021 del Comune di Bagno a Ripoli) e, quindi, in data, a maggior ragione, sicuramente non utile al fine della tempestività del gravame straordinario. In applicazione di una piana giurisprudenza, la tardività di proposizione del ricorso straordinario si risolve poi in una causa di inammissibilità del ricorso in trasposizione proposto avanti a questo T.A.R., senza peraltro che l’opposizione ex art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 presentata dall’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli possa avere determinato una qualche sanatoria della tardività originaria del gravame (tra le tante in giurisprudenza, si vedano: T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 22 giugno 2020, n.14/6/2021 202; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 31 dicembre 2019, n. 1104; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 giugno 2019, n. 3057).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; la rilevazione in ordine all’inammissibilità del ricorso, esime la Sezione dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari proposte dalle resistenti. Sussistono motivi per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

QFR

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